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Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati dell’Istituto (determinazione presidenziale n. 89/2010)

L’art. 6, comma 1, del CCNL integrativo sottoscritto in data 8 gennaio 2003, relativo al personale dell’area dei professionisti del comparto degli Enti Pubblici non Economici, in attuazione dell’art. 33 del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999, prevede che gli Enti disciplinino su base nazionale la corresponsione dei compensi professionali degli avvocatisecondo i principi di cui al r. D. L. 27 novembre 1933, n. 1578 ed in armonia con gli analoghi criteri vigenti per l’Avvocatura dello Stato.  

Roma, 17/02/2012 Circolare n. 24

OGGETTO: Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati dell’Istituto (determinazione presidenziale n. 89/2010)

1. Introduzione

L’art. 6, comma 1, del CCNL integrativo sottoscritto in data 8 gennaio 2003, relativo al personale dell’area dei professionisti del comparto degli Enti Pubblici non Economici, in attuazione dell’art. 33 del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999, prevede che gli Enti disciplinino su base nazionale la corresponsione dei compensi professionali degli avvocatisecondo i principi di cui al r. D. L. 27 novembre 1933, n. 1578 ed in armonia con gli analoghi criteri vigenti per l’Avvocatura dello Stato.

Il predetto art. 6, comma 1, introduce i criteri per la disciplina, su base nazionale, della “corresponsione dei compensi professionali degli avvocati, dovuti in relazione agli affari legali trattati e conclusi favorevolmente per l’Amministrazione, secondo i principi di cui al R. D. L. 27. 11. 1933, n. 1578 ed in armonia con gli analoghi criteri vigenti per l’Avvocatura dello Stato”; vengono, pertanto, individuati i soggetti (personale con qualifica di avvocato), l’oggetto (compensi professionali dovuti in relazione agli affari legali trattati e conclusi favorevolmente per l’Amministrazione) e i criteri di individuazione degli onorari (principi di cui al R. D. L. 27. 11. 1933, n. 1578 armonizzati con gli analoghi criteri vigenti per l’Avvocatura dello Stato).

La determinazione presidenziale n. 89 del 9 agosto2010 haintrodotto nuove norme in tema di adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati dell’INPS (con ciò modificando il precedente regolamento adottato con determinazione n. 143 del 23 ottobre 2007).

La principale innovazione arrecata dalla determinazione 89/2010 in materia consiste nella previsione (art. 5 comma 2 del nuovo regolamento onorari) dei cd. “parametri qualificanti l’obbligazione professionale”, che vengono così individuati: “a) costituzione dell’istituto in tutti i giudizi affidati all’avvocatura, ad eccezione di quelli per i quali sussistano cause ostative debitamente motivate; b) presenza in giudizio nella totalità dei procedimenti affidati, da realizzare anche attraverso la sostituzione con altro avvocato dell’ente o di altri enti previdenziali, con un praticante avvocato, ovvero con avvocati del libero foro quali sostituti di udienza e/o domiciliatari; c) parcellazione, esclusivamente attraverso sistemi informatici automatizzati, di tutti i giudizi definiti; d) regolare e tempestivo aggiornamento dei sistemi informativi e di comunicazione dell’istituto circa lo stato del contenzioso e l’attività svolta”.

L’obiettivo consiste nel porre in essere “iniziative tese ad incentivare comportamenti virtuosi finalizzati alla deflazione del contenzioso”.

Nel precedente sistema (determinazione 143/2007) la partecipazione dei singoli avvocati dell’Istituto agli onorari avveniva per i compensi posti a carico dell’Istituto a seguito della “redazione delle parcelle” dei giudizi favorevoli e per i compensi posti a carico delle controparti a seguito dell’effettivo “incasso”; il nuovo impianto richiede, invece, la definizione, sia in via amministrativa che in via informatica, di alcuni aspetti applicativi in relazione a ciascuno dei quattro parametri suindicati.

L’attuazione della determinazione presuppone la definizione del c. D. “comportamento virtuoso” e l’individuazione della linea di demarcazione tra esatto adempimento e inadempimento dell’obbligazione professionale da parte degli avvocati, nonché l’adeguamento dei sistemi informatici sino ad allora in uso per il rispetto delle nuove esigenze di rilevazione dell’attività dei professionisti ai fini dei parametri di cui sopra.

Al fine di adeguare le procedure informatiche al contenuto della citata determinazione, è in fase di rilascio, attualmente in test presso la D. C. Risorse Umane e il Coordinamento Generale Legale, una nuova versione della procedura SISCO, contenente le ulteriori implementazioni atte a consentire la corretta registrazione dei dati necessari ai fini della rilevazione della percentuale di realizzazione dei parametri qualificanti l’obbligazione professionale, come previsti dall’art. 5 del Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati dell’Istituto (di seguito “Regolamento”), da ultimo modificato con la determinazione presidenziale n. 89 del 9 agosto 2010.

Tale percentuale di realizzazione, ai sensi del medesimo articolo 5 del “Regolamento”, determina, assieme al coefficiente di riparto, la misura dell’importo individuale spettante al singolo legale. In caso di assenze dal servizio che comportino la mancata o ridotta attribuzione dello stipendio, l’importo individuale sarà proporzionato in egual misura.

Si forniscono, facendo seguito al messaggio numero n. 11702 del 27 maggio 2011, le indicazioni tecnico-operative relative a:

modalità di registrazione, in procedura, degli eventi qualificanti considerati dalla citata determinazione;

cause, processuali e non, che rendono non realizzabile – per causa indipendente dal professionista – ilcomportamento auspicato;

modalità della rilevazione dell’adempimento professionale;

tempi entro i quali provvedere alla rilevazione della percentuale di realizzazione dei parametri (definizione dei trimestri di rilevazione e utilizzo dei parametri, per l’erogazione dei compensi per onorari legali, in acconto e a saldo).

Si illustrano, quindi, per ciascun parametro, le novità contenute nella procedura SISCO e le modalità attraverso le quali si procederà al conteggio degli eventi rilevanti ed alla rilevazione della percentuale di realizzazione del singolo parametro, ai fini della determinazione della percentuale media trimestrale.

E’ opportuno precisare che:

a) il raggiungimento dei parametri ha come punto di imputazione l’avvocato titolare della pratica, in capo al quale sarà riferito l’adempimento dei singoli parametri, assicurato secondo le modalità che di seguito verranno esposte;

b) ciascuna erogazione di onorari avverrà secondo un parametro unico, costituito dalla media aritmetica delle percentuali raggiunte nei quattro parametri.

2. Primo parametro: “Costituzione in giudizio”:

“costituzione dell’Istituto in tutti i giudizi affidati all’Avvocatura, ad eccezione di quelli per i quali esistano cause ostative debitamente motivate” (articolo 5, comma 2, del “Regolamento”).

La rilevazione dell’adempimento dell’obbligazione professionale “costituzione in giudizio” sarà effettuata, per i giudizi in cui l’Inps assume la veste di ricorrente/attore/appellante (c. D. Ruolo “A” in SISCO = attivo), mediante verifica della compilazione del campo “iscrizione a ruolo”; per le cause in cui l’Inps è convenuto (identificate in SISCO con ruolo contrassegnato dalla sigla “P” = ruolo passivo), la rilevazione sarà effettuata mediante verifica della compilazione del campo “costituzione in giudizio”. Circa l’adempimento dell’obbligazione professionale prevista dal primo parametro, nei casi di ruolo “P” (passivo), l’obbligazione si intenderà adempiuta laddove la costituzione in giudizio avvenga entro la data di svolgimento della prima udienza, coerentemente con l’obiettivo della determinazione 89/2010 di assicurare la presenza dell’Istituto in tutti i giudizi ed evitare dichiarazioni di contumacia.

Da ciò consegue che la costituzione in giudizio non effettuata o effettuata oltre la data della prima udienza andrà a decremento della percentuale di realizzazione del parametro, salvi i casi in cui la mancata costituzione entro la prima udienza sia stata determinata da “cause ostative debitamente motivate”.

A tal fine, tali cause ostative sono state individuate e classificate in due gruppi: il primo (comprendente le c. D. “cause ostative interne al processo”) collegato alla dinamica processuale; il secondo (relativo alle c. D. “cause ostative esterne al processo”) indipendente da eventi processuali e connesso a fenomeni organizzativi o a cause soggettive.

2. 1 Cause ostative interne al processo

Dette cause ostative, identificate ed indicate in una apposita finestra della procedura, possono comportare due tipi di conseguenze:

– lo spostamento in avanti della prima udienza e dunque del termine di costituzione;

– l’assimilazione della tardiva o mancata costituzione alla costituzione entro la prima udienza.

Fanno parte del primo gruppo le seguenti ipotesi:

a. Rinvio d’ufficio;

b. Rinvio ex art. 181 c. P. C. (1° grado);

c. Rinvio ex art. 348 c. P. C. (grado di appello);

d. Differimento udienza ex art. 168bis (rito civile);

e. Rinvio per rinnovo notifica tardiva;

f. Rinvio per rinnovo notifica nulla;

g. Rinvio per notifica a S. C. C. I. (cause contributive);

h. Rinvio per integrazione contraddittorio.

In tutti i casi di cui sopra lo spostamento del termine di costituzione avverrà, in automatico, mediante aggiornamento dell’agenda, nella quale è stata prevista una nuova voce di rinvio denominata “Nuova prima udienza”. Ricorrendo tale ipotesi di rinvio in Agenda, automaticamente, nel tab “Dati pratica” di SISCO verrà aggiornata la data di prima udienza, con sterilizzazione del parametro della costituzione in giudizio in riferimento alla precedente prima udienza (ossia con la

sua eliminazione del monte totale di costituzioni su cui viene calcolata la percentuale).

Per converso, qualora l’adempimento dell’obbligazione professionale non fosse possibile per cause processuali, la causa ostativa esime dall’obbligo di costituzione in giudizio. Pertanto, il parametro si intenderà realizzato anche in assenza di costituzione in giudizio nelle seguenti ipotesi:

– Cancellazione della causa dal ruolo;

– Estinzione pronunciata alla 1^ udienza;

– Abbandono di controparte/Rinuncia;

2. 2 Cause ostative esterne al processo

Le cause connesse ad eventi indipendenti dal processo sono state così individuate:

a. Mancata o tardiva trasmissione del ricorso dalla struttura Inps che ha ricevuto la notifica dell’atto;

b. Mancata tempestiva acquisizione o trasmissione del ricorso;

c. Mancata istruttoria (tranne che per questioni di diritto);

d. Cause soggettive esimenti (malattia, maternità, aspettativa, trasferimento, missione, assegnazione temporanea, pensionamento ecc. Del legale incaricato o altre cause non codificate);

e. Definizione in procedura con esiti “acquisita erroneamente” o “trasferita ad altro settore”.

2. 3 Modalità di registrazione delle cause ostative

Per tutte le cause ostative sopra elencate è prevista in SISCO la compilazione di apposito campo.

In particolare, nella maschera “Dati pratica”, il giorno successivo alla prima udienza effettiva ed in assenza di costituzione, compariranno due pulsanti: uno con la dicitura “no costituzione” e l’altro con la dicitura “causa ostativa”.

Nell’ipotesi si debba utilizzare il campo “causa ostativa”, si aprirà un menu a tendina con la necessità di indicare una delle ipotesi elencate. Sarà disponibile anche un ulteriore campo note a testo libero, per l’inserimento di eventuali note esplicative.

L’inserimento della nota esplicativa è obbligatorio quando la causa ostativa indicata appartenga alla tipologia “causa soggettiva esimente”, sorgendo l’onere di specificare più in dettaglio la circostanza soggettiva impeditiva della costituzione.

3 Secondo parametro “Presenza in udienza”:

“presenza in giudizio nella totalità dei procedimenti affidati, da realizzarsi anche attraverso la sostituzione con altro Avvocato dell’ente o di altri enti previdenziali, con un praticante avvocato ovvero con Avvocati del libero foro quali sostituti d’udienza e/o domiciliatari” (articolo 5, comma 2, del “Regolamento”).

E’ già stata rilasciata, con messaggio del 27/5/2011 n. 11702, la funzione “Presenza in udienza”, la quale, nella nuova

ed ultima versione ora disponibile, è stata implementata con la previsione delle cause ostative. Oltre alle opzioni presenza “SI” e presenza “NO” è stata inserita l’opzione “causa ostativa”, equiparata alla presenza in udienza, che ricorre qualora si verifichino i seguenti eventi:

a) Udienza non tenuta:

Rinvio d’ufficio;

Rinvio per domanda riconvenzionale;

Differimento udienza ex art. 168 bis.

Tutti i predetti eventi sono compresi nella voce SISCO «rinvio d’ufficio».

b) Udienza tenuta:

Rinvio ex art. 181 c. P. C. (1° grado) ;

Rinvio ex art. 309 c. P. C. ;

Rinvio ex art. 348 c. P. C. (grado di appello) ;

Rinvio per rinnovo notifica tardiva;

Rinvio per rinnovo notifica nulla;

Rinvio per notifica a S. C. C. I. (cause contributive);

Rinvio per integrazione contraddittorio;

Cancellazione della causa dal ruolo;

Estinzione;

Abbandono di controparte/Rinuncia;

Rinvio per astensione avvocati;

Definizione in procedura con esiti “acquisita erroneamente” o “trasferita ad altro settore”;

Adunanza camerale (giudizio di cassazione);

Udienze concomitanti (solo per UL presso le sedi critiche);

Cause soggettive esimenti;

Mancata costituzione giustificata.

Nel caso di sussistenza della causa ostativa “cause soggettive esimenti”, analogamente a quanto previsto in caso di mancata costituzione in giudizio, dovrà essere inserita la nota con la specifica delle ragioni dell’assenza.

4 Terzo parametro: “Parcellazione di tutti i giudizi”:

“parcellazione, esclusivamente attraverso sistemi informatici, di tutti i procedimenti definiti” (articolo 5, comma 2, del “Regolamento”).

La verifica della realizzazione del parametro verrà effettuata tramite la procedura “Parcelleweb”.

Il numero delle parcelle da emettere da ciascun avvocato intestatario del fascicolo sarà verificato nel trimestre successivo a quello di riferimento e desunto dalle parcelle transitate nel trimestre di riferimento in stato “da emettere” nella procedura “Parcelleweb”. La percentuale di realizzazione sarà calcolata con riferimento al numero delle parcelle in stato “emessa estensore” desumibili dalla predetta procedura.

La verifica del numero delle parcelle transitate in “Parcelleweb” nello stato “da emettere” terrà conto sia delle parcelle richieste da SISCO con modalità “Elaborazione automatica”, sia di quelle richieste con modalità non automatica.

La sezione SISCO dedicata alle parcelle, con il comando “stampa”, produce un file pdf della parcella e non sarà più obbligatoria la materiale stampa cartacea.

5. Quarto parametro: “Aggiornamento delle procedure”:

“regolare e tempestivo aggiornamento dei sistemi informativi e di comunicazione dell’istituto circa lo stato del contenzioso e l’attività svolta” (articolo 5, comma 2, del “Regolamento”).

A seguito dell’emanazione della circolare n. 132 dell’11/10/2011, che ha introdotto nuove modalità di gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario, si è proceduto all’individuazione dei campi rilevanti ai fini della realizzazione del parametro, sulla base delle attività di aggiornamento dei sistemi informatici effettuate dalla Unità organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”, in rapporto di servizio rispetto all’Ufficio legale.

I campi di cui sarà monitorato il tempestivo e regolare aggiornamento sono i seguenti:

– Acquisizione ricorso/atto introduttivo nelle procedure;

– Acquisizione nominativo avvocato Inps assegnatario del fascicolo;

– Costituzione in giudizio;

– Aggiornamento udienze successive alla prima;

– Registrazione sentenze.

Il concetto di “tempestività” deve sempre fare riferimento al rispetto delle scadenze processuali ed alla corretta tenuta del fascicolo, funzionale all’efficace difesa dell’Istituto, nonché alla tempestiva attivazione dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nel processo di gestione del contenzioso.

Il momento in cui sorge l’obbligo di aggiornamento dei sistemi informatici è fissato come segue:ATTIVITà DA VERIFICARE DATA DI RIFERIMENTO DATA RILEVAZIONE

TEMPESTIVITA’ Acquisizione ricorso/atto introduttivo nelle procedure informatiche ruolo passivo tutti i tipi di contenzioso data notifica atto introduttivo data acquisizione dell’atto ruolo attivo rito lavoro 1° e 2° grado data deposito ricorso 3° gr. , altri riti e giurisdizioni data notifica ricorso o atto di citazione Acquisizione nominativo avvocato Inps assegnatario del fascicolo data assegnazione/riassegnazione data acquisizione del nominativo Costituzione in giudizio data costituzione data acquisizione della costituzione Aggiornamento udienze rito lavoro 1° e 2° gr. Passivo udienze successive alla prima data udienza trascorsa tranne i casi di

a) TRATTENUTA IN RISERVA

b) GIUDIZIO INTERROTTO

c) GIUDIZIO SOSPESO

d) TRATTENUTA IN DECISIONE

data inserimento nuova udienza rito civile 1° e 2° gr. Rito lavoro ruolo attivo 1^ udienza e successive

giudizi 3° grado e altre giurisdizioni Registrazione sentenze data pubblicazione sentenza data inserimento sentenza

La tempestività va rilevata considerando, quale termine finale per l’aggiornamento, il trimestre successivo a quello in cui si collocano le date di riferimento

6. Definizione dei trimestri e tempistica della rilevazione dei parametri

I parametri trimestrali verranno rilevati a montante. Pertanto, i dati presi in considerazione nel secondo trimestre comprenderanno anche quelli del primo trimestre e così via.

Quanto alla registrazione degli eventi che formano oggetto dei quattro parametri, si rappresenta che il termine finale per l’aggiornamento in ciascun trimestre è l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello di riferimento.

Ad esempio, gli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 31 marzo possono essere registrati in procedura SISCO, ai soli fini dell’applicazione della determinazione 89/2010, entro il successivo 30 giugno.

Pertanto, immediatamente al termine di ciascun trimestre, verranno rilevati i parametri individuali parziali per la liquidazione degli acconti. Le rilevazioni relative al quarto trimestre – che, come sopra specificato, comprende anche i dati dei primi tre – costituiranno la base per l’individuazione dei parametri di rendimento dell’intero anno e per la liquidazione del conseguente saldo.

Considerato che nel mese di giugno è previsto il pagamento a saldo dei compensi per onorari legali incassati, le rilevazioni relative all’anno precedente diverranno definitive il 31 maggio di ciascun anno. In occasione del pagamento di ciascuno dei saldi, per onorari incassati e per onorari compensati, i parametri annuali definitivi saranno utilizzati per distribuire il budget totale annuale di riferimento (per onorari incassati e compensati).

Naturalmente, l’importo individuale a saldo spettante a ciascun legale, come sopra determinato, sarà nettizzato delle anticipazioni percepite a titolo di acconti infrannuali sulla base dei parametri trimestrali.

Considerato che nel mese di ottobre è previsto il pagamento a saldo per onorari legali compensati, e ferma restando la definitività dei parametri individuali rilevati alla data del 31 maggio, è consentita sino al 30 settembre – ed ai soli fini del raggiungimento dell’importo massimo complessivo di cui all’art. 8 del “Regolamento” – la parcellazione dei procedimenti definiti nell’anno precedente.

7. Utilizzo dei parametri trimestrali per i pagamenti Le cadenze dei pagamenti, in acconto e a saldo, per onorari incassati e compensati, non sono state modificate dalla determinazione 89/2010.

I pagamenti a saldo saranno effettuati sulla base dei parametri definitivi annuali rilevati al 31 maggio. Ne deriva che l’eventuale rendimento, in un trimestre, inferiore alla soglia dell’86% comporterà, nell’erogazione dei compensi per onorari legali, penalizzazioni che hanno carattere provvisorio e potranno essere colmate nei trimestri successivi. 8. Mancato adempimento dell’obbligazione professionale Il mancato adempimento delle singole obbligazioni professionali verrà imputato al legale risultante titolare del fascicolo in procedura SISCO.

Al fine dell’imputazione della mancata effettuazione di uno specifico adempimento, la procedura SISCO è stata implementata rendendo obbligatoria l’annotazione della data di attribuzione del fascicolo all’avvocato, della data di legittima restituzione da parte del medesimo (ad es. Per trasferimento) e della nuova data di assegnazione in caso di successione di altro legale nella titolarità del medesimo fascicolo.

E’ pertanto onere dei Coordinatori legali competenti (periferico, distrettuale o centrale) di provvedere alla tempestiva riassegnazione dei fascicoli intestati agli avvocati pensionati, trasferiti, assegnati temporaneamente, in missione, malattia. I Coordinatori assicureranno inoltre, in tali ipotesi, la registrazione in SISCO del nominativo del nuovo assegnatario e la decorrenza della riassegnazione.

Si precisa che nelle ipotesi di assenze per assegnazione temporanea, missione, malattia e fattispecie analoghe, la riassegnazione dovrà avvenire solo se tali eventi abbiano una durata tale da incidere sulla correntezza degli affari del legale incaricato.

9. Modalità di monitoraggio delle percentuali di realizzazione dei parametri a breve, saranno resi disponibili strumenti informatizzati, attraverso i quali potrà essere costantemente monitorato, anche a livello individuale, l’andamento dei predetti quattro parametri e della loro media.

10. Situazioni di “elevata criticità” Il Direttore Generale, con proprie determinazioni, adottate su proposta della Direzione centrale pianificazione e controllo di gestione e della Direzione centrale risorse umane, d’intesa con il Coordinamento generale legale, potrà individuare, al fine di stabilire ulteriori ipotesi di cause ostative, “situazioni di elevata criticità” dovute o alla rilevanza e complessità, anche ambientale, del fenomeno contenzioso, ovvero ad oggettive difficoltà organizzative, anche transitorie, degli Uffici legali.

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