Spesometro: Proroga al 31 gennaio 2012 del termine per la presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 25mila euro.
Sommario
La nuova scadenza è fissata dal provvedimento direttoriale, pubblicato sul sito dell’agenzia delle Entrate, che proroga il vecchio termine del 31 dicembre 2011 entro cui era fissata la segnalazione al Fisco delle operazioni riferite al periodo d’imposta 2010, come previsto dal decreto legge 78/2010.
L’Agenzia spiega che il nuovo termine per la comunicazione, che non incide sulla tempistica dell’utilizzazione delle informazioni per le attività di controllo, si è reso indispensabile al fine di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico e di superare le difficoltà operative segnalate dai soggetti titolari di partita Iva.
Sintesi del provvedimento della Agenzia delle Entrate N. 2011/186218
Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila. Disposizioni modificative del provvedimento del 16 settembre 2011, prot. n. 133642/2011. Proroga dei termini di comunicazione per il periodo d’imposta 2010.
Il direttore dell’Agenzia
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:1. Modifiche al punto 1.1 del provvedimento del 16 settembre 2011 1.1 Al punto 1.1 del provvedimento del 16 settembre 2011, prot. n. 133642/2011, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti “31 gennaio 2012”.
Motivazioni
Il presente provvedimento modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011, che ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica di cui all’art. 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita al periodo d’imposta 2010. Detto termine viene posticipato al 31 gennaio 2012 al fine di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico e di superare le difficoltà operative rappresentate dai soggetti titolari di partita Iva, i quali devono presentare, entro tale data, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro venticinquemila.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1). Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). b) Disciplina normativa di riferimento: Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (art. 21). Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 23, 24 e 25). Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e 3). Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Art. 4, primo comma, lettere a) e b) e art. 7). Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, prot. 2010/184182. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011, prot. 2011/92846. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011, prot. N. 133642/2011. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 21 dicembre 2011