Sentenza n. 23621 dell’11 novembre 2011 (ud. Del 22 settembre 2011) della Corte Cassazione, Sezione tributaria – Presidente Pivetti, Relatore Cirillo
Sommario
Massima
L’amministrazione può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo. Nell’ipotesi di disponibilità d’immobili di acquisizione ereditaria, ovvero di veicoli di risalente immatricolazione, l’effettiva capacità contributiva va individuata non in base alla mera proprietà o provenienza degli stessi, ma valutando il necessario sostenimento di spese congrue per il loro mantenimento.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 30 settembre 2005 la CTR – Campania (sez. Salerno) ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di A. T. E D. P. A. , confermando l’annullamento degli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva determinato, ai sensi del D. P. R. N. 600, art. 38, i redditi per gli anni 1995 e 1996 attesa la proprietà di un’autovettura e di un’abitazione e la sussistenza d’incrementi patrimoniali nel periodo 1995/2000 (L. 101. 400. 000).
Ha motivato la decisione affermando che v’era carenza dei singoli elementi posti a fondamento dell’accertamento sintetico in quanto: a) la disponibilità di un veicolo risalente al 1990 era privo di significatività; b) non v’era stato alcun acquisto immobiliare, stante la derivazione da eredità paterna dell’alloggio considerato; e) gli investimenti patrimoniali potevano trovare “. Giustificazione negli utili riscossi dalla partecipazione societaria alla G. C. s. R. L. e, quindi, da redditi già soggetti a tassazione”.
In data 16 novembre 2006, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo; i contribuenti non si sono costituiti.
Motivi della decisione
In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata: Con l’unico motivo, articolato in due censure, la ricorrente denuncia violazione del D. P. R. N. 600, art. 38, commi 4 e 5, (art. 360 c. P. C. , n. 3) e difetto di motivazione (art. 360 c. P. C. , n. 5); per aver i giudici d’appello dichiarato, in contrasto con gli indici presuntivi previsti dai D. M. Attuativi dell’art. 38 cit. E con il contenuto di quest’ultima norma, che non sarebbero fatti significativi e indici di capacità contributiva, nè il possesso di un’autovettura e di un immobile, nè un incremento patrimoniale di oltre 50 mila Euro, senza che, peraltro, i contribuenti avessero giustificato, con idonea documentazione, la maggiore capacità contributiva accertata. Aggiunge che, in particolare, del tutto errato sarebbe il riferimento al riparto di utili societari, atteso che, dal verbale assembleare del 16 luglio 1996, risulterebbero perdite per oltre un miliardo e settecento milioni di lire negli anni 1993 e 1994.
Il motivo va disatteso. Ai sensi dell’art. 38 cit. , l’amministrazione può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (es. autovetture, possidenze immobiliari, incrementi patrimoniali, etc. ) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo. In tal caso, incombe al contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate (Cass. 2009/10385).
Pertanto, nell’ipotesi di disponibilità d’immobili di acquisizione ereditaria, l’effettiva capacità contributiva va individuata non in base alla mera proprietà o provenienza degli stessi, ma valutando il necessario sostenimento di spese congrue per il loro mantenimento (Cass. 2002/10603 e 2011/7408).
Lo stesso dicasi per la manutenzione di veicoli di risalente immatricolazione (Cass. 2007/1294 e 2011/7408). Nella sentenza si legge che “l’autovettura era del 1990″ e il ______ era proprietario di un appartamento ricevuto in eredità dal proprio genitore”. Quindi, la maggior tassazione per gli anni 1995 e 1996 si sarebbe dovuta reggere su un duplice nesso inferenziale: disponibilità di determinati beni sostenimento di una spesa congrua al loro mantenimento sostenimento della spesa = possesso di un reddito adeguato.
Sennonché, il profilo del sostenimento di una spesa congrua al mantenimento dell’anziana autovettura e dell’appartamento ricevuto in eredità non è oggetto specifico del ricorso per cassazione e non risulta, comunque, indicata la sua introduzione nei gradi di merito e lo stesso accertamento del fisco pare ispirato a differente profilo reddito metrico, legato alla mera acquisizione dominicale e dunque non conferente, come emerge dalla sentenza impugnata che, dunque, non merita censura.
Quanto agli investimenti patrimoniali, la CTR sostiene che “essi possono trovare giustificazione negli utili riscossi dalla partecipazione societaria alla __________ s. R. L. E, quindi, da redditi già soggetti a tassazione”. La ricorrente sostiene, invece, che “dagli atti di causa risulta, al contrario (verbale di assemblea straordinaria del 16/07/96) che negli anni 1993 e 1994 la soc. __________ s. R. L. Aveva subito perdite per complessive L. 1. 747. 685. 044”. Il rilievo non è conferente, atteso che le asserite perdite societarie risalgono agli anni 1993 e 1994, mentre gli incrementi patrimoniali riguardano gli anni d’imposta 1995 e 1996.
Inoltre, sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, non risulta se, quando, con quali modi e in quali termini la questione delle perdite societarie sia stata introdotta nel giudizio di merito, così come manca la trascrizione della parte saliente del richiamato verbale di assemblea straordinaria del 16 luglio 1996.
Infine, ove mai il riferimento, contenuto in sentenza, a “utili riscossi” sia ritenuto in sè comunque storicamente errato, si tratterebbe al più di errore revocatorio non denunciabile con il ricorso per cassazione. La manifesta infondatezza delle censure dell’Agenzia comporta il rigetto integrale del ricorso nel merito e consente il superamento di tutte le questioni di rito (sulla eventuale rinnovazione di notifica), in applicazione del principio della c. D. “ragione più liquida”, in virtù del quale il ricorso può essere immediatamente respinto sulla base della soluzione di una questione assorbente già pronta.
Nessuna pronunzia va adottata in punto di spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate.
P. Q. M. – La Corte rigetta il ricorso.