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mercoledì 2 Ottobre 2024

Affrancamento dell’imposta sostitutiva sui beni acquisiti dal conferimento d’azienda

RISOLUZIONE N. 50/E  2010  Agenzia delle Entrate

Oggetto:  Istanza di interpello ordinario presentata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 – Fusione di società (articolo 172, comma 10-bis, del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Fattispecie raccomandata

La società istante ALFA S. P. A. Esercita, tra le altre, l’attività di distribuzione  del  gas  ed  è,  quindi,  soggetta  alle  disposizioni  per  il  mercato interno di cui al D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c. D. “Decreto Letta”).

La società stessa – che nella redazione del bilancio d’esercizio adotta i principi  contabili  nazionali  –  ha  incorporato,  nel  corso  dell’esercizio  2008, tramite due successive operazioni di fusione (perfezionatesi, rispettivamente, in data … ottobre 2008 e in data … dicembre 2008), BETA S. R. L. , interamente posseduta,  e  GAMMA  S. P. A. ,  indirettamente  posseduta,  tramite  la partecipazione totalitaria in essa detenuta da BETA.

Le due operazioni straordinarie hanno prodotto differenze da annullamento per un importo complessivo pari ad euro 15. 815. 868; in particolare, con riferimento alla partecipazione in BETA, l’annullamento delle quote ha prodotto una differenza (disavanzo) di euro 13. 858. 423, mentre, con riferimento alla partecipazione in GAMMA, l’annullamento delle azioni ha prodotto una differenza (disavanzo) di euro 1. 957. 445.

Ai fini dell’imputazione delle suddette differenze di fusione, sono stati stimati gli impianti di distribuzione del gas naturale presenti nei patrimoni delle società incorporate, costituenti immobilizzazioni tecniche.

L’istante  dichiara  che,  sulla  base  della  perizia  giurata  appositamente redatta, il valore stimato delle immobilizzazioni provenienti da BETA ammonta ad euro 32. 224. 100, mentre quello delle immobilizzazioni provenienti da GAMMA ammonta ad euro 6. 729. 000.

Complessivamente, il valore di stima delle predette immobilizzazioni ammonta ad euro 38. 953. 100, a fronte di un valore contabile (e fiscale) delle medesime, nei bilanci delle società incorporate, di euro 12. 047. 308 (la differenza complessiva tra valore effettivo e valore di bilancio ammonta, pertanto, ad euro 26. 905. 792).

La neutralità fiscale della fusione ha generato, dunque, un “primo disallineamento temporaneo”, di euro 15. 815. 868, tra il valore delle immobilizzazioni (euro 27. 863. 176), iscrivibile da ALFA – a seguito dell’imputazione del disavanzo di fusione – nella propria contabilità, ed il relativo valore fiscale (euro 12. 047. 308), corrispondente al valore contabile delle immobilizzazioni medesime nei bilanci delle società incorporate.

Tenuto conto dei valori di stima sopra riportati, l’ammontare complessivo delle differenze da annullamento, pari ad euro 15. 815. 868, è stato imputato interamente ai predetti impianti.

Contestualmente, “uniformandosi a quanto prescritto dai principi contabili nazionali”, la società istante “ha imputato alle immobilizzazioni materiali provenienti dalle società incorporate l’ammontare corrispondente alle imposte differite sul disallineamento temporaneo tra valore contabile e valore fiscale di detti elementi patrimoniali (…) previa verifica che il valore di iscrizione di ogni singola immobilizzazione recepito in ALFA non eccedesse il limite del valore economico attribuibile all’immobilizzazione stessa”.

La quantificazione della fiscalità differita – effettuata adottando il metodo del “Gross Up” sulla base delle aliquote IRES ed IRAP vigenti (rispettivamente, del 27,5 per cento e del 3,9 per cento) – ha condotto ad un valore complessivo di euro 7. 239. 333. A seguito delle operazioni di fusione, ALFA ha quindi iscritto in bilancio maggiori valori sulle immobilizzazioni materiali provenienti dalle società incorporate per complessivi euro 23. 055. 201 (nel rispetto dei maggiori valori delle immobilizzazioni medesime stimati pari ad euro 26. 905. 792).

Contabilmente, a fronte di tale iscrizione, la società istante “ha azzerato le differenze di annullamento (pari a euro 15. 815. 868) rilevate a seguito dell’annullamento delle partecipazioni ed iscritto tra le passività un fondo per imposte differite (per euro 7. 239. 333)”.

L’imputazione a bilancio delle imposte differite e la relativa iscrizione sulle immobilizzazioni  materiali  delle  società  incorporate  “è  stata  effettuata  in ossequio alle direttive imposte dai principi contabili nazionali adottati da ALFA e non è stata quindi una mera scelta della società”.

A tal riguardo, l’istante richiama il principio contabile OIC n. 4 (in particolare, l’esempio contenuto nel paragrafo 4. 4. 3. 1. ).

Tutto  ciò  premesso,  la  società  istante  sta  valutando  l’opportunità  di avvalersi del regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 172, comma 10- bis, del TUIR, con riferimento alle descritte operazioni di fusione. Tale valutazione terrà conto della circostanza che “nel prossimo futuro” ALFA dovrà trasferire la proprietà delle reti di distribuzione del gas ai Comuni concedenti.

L’articolo  14  del  decreto  legislativo  sopra  menzionato  prevede, infatti, che, alla scadenza della singola concessione di affidamento del servizio di distribuzione del gas (la cui durata non può superare i dodici anni), la proprietà delle relative reti passi al Comune concedente, il quale dovrà indire una gara pubblica per l’assegnazione della nuova concessione; il nuovo gestore sarà tenuto a corrispondere un rimborso al precedente gestore “in misura pari all’eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente (…) al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto”.

A tal riguardo, l’istante chiede chiarimenti in merito “all’individuazione dei valori affrancabili con il pagamento dell’imposta sostitutiva”, con particolare riferimento alla parte del maggior valore (euro 7. 239. 333) imputato nel bilancio di ALFA alle immobilizzazioni strumentali provenienti dalle società incorporate in contropartita alla rilevazione del fondo imposte differite.

Viene, inoltre, chiesto se il trasferimento ex lege delle reti di distribuzione del gas ai Comuni concedenti, anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, possa costituire un’ipotesi di decadenza dal regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 172, comma 10-bis, del TUIR.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Per quanto concerne il primo quesito, la società istante ritiene che la disciplina  del  combinato  disposto  degli  articoli  172,  comma  10-bis,  e  176, comma 2-ter, del TUIR, per il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di fusione sia applicabile all’intero maggior valore iscritto su ogni singolo bene, “ivi compresa la parte riferibile all’imputazione dell’imposizione differita”.

Di conseguenza, la società medesima potrà ottenere il riconoscimento fiscale, previo assoggettamento all’imposta sostitutiva, dell’intero maggior valore iscritto in bilancio sulle immobilizzazioni strumentali provenienti dalle società incorporate (complessivamente pari ad euro 23. 055. 201), e non solo della parte di detto maggior valore riferibile alle differenze di annullamento (complessivamente pari ad euro 15. 815. 868).

La normativa di riferimento, infatti, nell’individuare i disallineamenti affrancabili, richiama tutti i maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di una operazione straordinaria, “senza alcun distinguo sulla derivazione contabile di tali iscrizioni”.

A tal proposito, l’istante richiama la formulazione del comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR e dell’articolo 2 del D. M.

25 luglio 2008, nonché la relazione illustrativa alla legge n. 244 del 2007, nella quale si legge che “l’applicazione dell’imposta sostitutiva, tanto nell’operazione di conferimento quanto in quella di fusione e scissione, è finalizzata ad ottenere il riconoscimento dei maggiori valori dei cespiti iscritti in bilancio e non a tramutare la natura dell’operazione da neutrale in realizzativa”.

In definitiva, l’interpellante ritiene che “se non fosse possibile affrancare i maggiori valori che, secondo corretti principi contabili, l’incorporante è tenuta ad iscrivere sulle immobilizzazioni provenienti dalla incorporata in contropartita alla doverosa rilevazione della fiscalità differita, verrebbe a persistere, anche dopo l’adozione del regime opzionale,  un  allontanamento tra il reddito imponibile e l’utile di bilancio conseguente al mancato riconoscimento fiscale degli ammortamenti e delle plus/minusvalenze riferibili a detti maggiori valori.

Il che sarebbe difforme a quello che risulta essere stato l’intendimento del legislatore”.

In relazione al secondo quesito, la società istante ritiene che il riconoscimento  fiscale  dei  maggiori  valori  “permanga  anche  qualora  la proprietà delle  reti di distribuzione del  gas  venga  trasferita ai Comuni concedenti anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione”, in quanto la normativa di riferimento prevede l’inefficacia dell’affrancamento solo in caso di realizzo dei beni durante il c. D. “periodo di sorveglianza” e “non anche per le altre ipotesi diverse dal realizzo (come è appunto l’ipotesi del trasferimento ex lege delle reti ai Comuni concedenti)”.

Inoltre, a parere dell’istante, se anche si volesse comprendere tra le ipotesi di realizzo quelle di assegnazione ai soci, di autoconsumo o di destinazione a finalità estranee, “comunque si tratterebbe di ipotesi diverse dalla dismissione per cause indipendenti dalla volontà del contribuente” (come nel caso in esame, con riferimento al quale la dismissione delle reti da parte di ALFA è imposta da norme di legge).

Di conseguenza, il contribuente è dell’avviso che il trasferimento ai Comuni concedenti delle reti di distribuzione del gas oggetto di affrancamento comporterebbe il realizzo di una minusvalenza “da determinarsi, anche ai fini fiscali, sul valore residuo delle reti quale risultante a seguito dell’imputazione dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva; ciò anche nell’ipotesi che il trasferimento avvenga anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione”.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, prevede che, in ipotesi di conferimento d’azienda, la società conferitaria possa optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività  produttive sui maggiori valori attribuiti in  bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, incluso l’avviamento, ottenendone, conseguentemente, il riconoscimento fiscale. L’articolo 172, comma 10-bis, del TUIR, concede la medesima possibilità anche alla società incorporante o risultante dalla fusione, stabilendo che il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 “può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti (…) per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni”.

Nel caso in esame, la società istante (ALFA) – che nella redazione del bilancio d’esercizio adotta i principi contabili nazionali – ha incorporato, nel corso dell’esercizio 2008, tramite due successive operazioni di fusione, la società BETA, interamente posseduta, e la società GAMMA, indirettamente posseduta, tramite la partecipazione totalitaria detenuta da BETA.

Le suddette operazioni straordinarie hanno generato differenze da annullamento per un importo complessivo pari ad euro 15. 815. 868.

Atteso il valore contabile e fiscale degli impianti di distribuzione del gas naturale, nei bilanci delle società incorporate, di complessivi euro 12. 047. 308, e tenuto conto del valore corrente dei medesimi, riportato nella perizia di stima, pari a complessivi euro 38. 953. 100, la società incorporante ha imputato l’intero ammontare delle differenze da annullamento (euro 15. 815. 868) alle predette immobilizzazioni.

Contestualmente,  la   società   istante   –   uniformandosi   alle   indicazioni riportate nell’esempio numerico contenuto nel paragrafo 4. 4. 3. 1 del principio contabile  OIC  n.   4  –  ha  provveduto  ad  imputare,  alle  immobilizzazioni medesime, in contropartita all’iscrizione nel passivo di un apposito fondo, l’ammontare (euro 7. 239. 333) corrispondente alle imposte differite calcolate sul “disallineamento temporaneo” venutosi a generare, per effetto della neutralità fiscale della fusione, tra il valore di detti elementi patrimoniali, iscrivibile dalla società incorporante a seguito dell’imputazione del disavanzo da annullamento, ed il relativo valore fiscale.

In merito, si osserva che il tenore letterale della disposizione contenuta nel comma 10-bis dell’articolo 172 del TUIR, che fa riferimento ai “maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni”, consente – in linea di principio – di dare rilievo, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, a tutte le differenze, che si originano in occasione di operazioni di fusione, tra il valore iscritto in bilancio, secondo corretti principi contabili, dei beni ricevuti dalla società incorporante (o risultante dalla fusione) e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato (o fuso).

Tale interpretazione sembra, peraltro, essere in linea con l’intento del legislatore fiscale – quale emerge dalla relazione al decreto di attuazione del regime in argomento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 luglio 2008) –  volto, in coerenza con altri interventi della legge finanziaria 2008, “alla eliminazione, mediante opzione, dei disallineamenti tra i valori contabili e quelli fiscali, nell’ottica del rafforzamento, sotto il profilo dell’identità dei valori, del c. D. Principio di derivazione e della conseguente semplificazione degli adempimenti”.

Per quanto sopra considerato, la scrivente ritiene, pertanto, che la società istante – nel presupposto della liceità del comportamento contabile adottato e tenuto conto dei valori di perizia – possa affrancare, ai sensi del comma 10-bis del menzionato articolo 172, non solo la parte del maggior valore, attribuito in bilancio agli impianti di distribuzione del gas, derivante dall’imputazione del disavanzo da annullamento (pari ad euro 15. 815. 868), ma anche la parte residua imputata alle immobilizzazioni medesime in contropartita all’iscrizione nel passivo del “fondo imposte differite” (pari ad euro 7. 239. 333).

Con riferimento al secondo quesito, l’ultimo periodo del comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR, cui il comma 10-bis dell’articolo 172 rimanda, prevede che “in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori  assoggettati  ad  imposta  sostitutiva  e  dell’eventuale  maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79”.

Tale disposizione stabilisce che gli effetti del riallineamento vengono meno nell’ipotesi di realizzo dei beni materiali e immateriali (oggetto dell’opzione) nel c. D. “periodo di sorveglianza”, ossia entro la fine del terzo (i. E. , prima dell’inizio del quarto) periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione.

Come chiarito dalla circolare n. 57/E del 25 settembre 2008, al paragrafo  3. 3. 7, i beni devono intendersi realizzati “in caso di alienazione, conferimento di beni,  assegnazione  ai  soci,  autoconsumo  o  destinazione  a  finalità  estranee, mentre non rilevano i trasferimenti effettuati in occasione di operazioni fiscalmente neutrali (fusione, scissione e conferimento d’azienda effettuato ai sensi dell’articolo 176 del Tuir)”.

Nel caso de quo, la società istante esercita, tra le altre, l’attività di distribuzione del gas ed è, quindi, soggetta alle disposizioni di cui al D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, il quale, all’articolo 14, prevede che, alla scadenza del   periodo di affidamento del servizio, “le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell’ente locale”; gli stessi  beni  “se  realizzati  durante  il  periodo  di  affidamento,  sono  trasferiti all’ente locale”.

Al termine della singola concessione, pertanto, la società stessa dovrà trasferire la proprietà delle reti di distribuzione del gas al Comune concedente, senza ricevere dal medesimo alcun corrispettivo (solo quando l’ente locale, attraverso una gara pubblica, avrà assegnato il servizio ad un nuovo gestore, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere un rimborso al precedente gestore “in misura pari all’eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente (…) al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto”). Tale evento può essere ricondotto tra le ipotesi di cessione a titolo oneroso di cui all’articolo 86, comma 1, lettera a), del TUIR, il che comporta, nel caso specifico, a fronte di un corrispettivo pari a zero, il realizzo di una minusvalenza deducibile ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del TUIR. Per quanto sopra evidenziato, la scrivente ritiene, pertanto, che nel caso in cui il trasferimento ex lege, all’ente locale concedente, degli impianti di distribuzione del gas, oggetto di affrancamento, dovesse avvenire nel corso del c. D. “periodo di sorveglianza”, la società istante, con riferimento agli stessi beni, decadrebbe dal regime dell’imposta sostitutiva, con gli effetti di cui all’articolo 176, comma 2-ter, ultimo periodo, del TUIR.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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