Sentenza Commissione tributaria provinciale PIEMONTE Alessandria, sez. VI, 22-02-2011, n. 13 – Pres. Liuzzo Fabio – Rel. Quarati Antonio
Sommario
Accertamento – Accertamento sintetico
E’ legittimo il redditometro laddove il contribuente non dimostri che il reddito presunto è costituito da entrate reddituali (Nel caso di specie, al contribuente veniva contestato il possesso di un’auto ALFA ROMEO 156 2,4 JTD, alimentata a gasolio, di 22 cavalli fiscali, ed immatricolata nel 2004. Tra i vari motivi, il contribuente contestava all’ente impositore di non aver tenuto conto del ricalcolo del reddito riferibile all’auto basato sull’applicazione di dati relativi a presunti costi annuali desunti da tabelle pubblicate dall’ACI).
(1) Sentenza non condivisibile. Ben può il contribuente chiedere la disapplicazione dell’atto presupposto, vale a dire del Decreto Ministeriale 10 settembre 1992, laddove si ravvisino i vizi tipici dell’atto amministrativo, quali l’illogicità, la contraddittorietà, il difetto di istruttoria, il travisamento ed erronea valutazione dei fatti, etc. Nel caso di specie, non pare sia infondata la censura della disapplicazione dei consumi attribuibili ad un’auto alla luce delle tariffe ACI. Si pensi alle auto storiche. Vi è l’esenzione dal bollo auto, vi è un’assicurazione di modesto ammontare, il numero di chilometri percorsi è decisamente inferiore a quello generalmente percorso da altre autovetture non storiche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi pervenuti in data 11/03/2010 il sig. Sp. Ro. Opponeva gli avvisi di accertamento n. (. ) con i quali l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Tortona, in allora competente, accertava a suo carico maggiori redditi, per gli anni di imposta 2004 e 2005. Applicando la metodologia dell’accertamento “sintetico” a norma dell’art. 38 c. 4 del D. P. R. N. 600/1973, tenendo conto dei beni di cui è risultato intestatario il contribuente nelle citate annualità: un’auto alimentata a gasolio di HP 22 immatricolata nel 2004, quota di possesso 100% ed un immobile adibito ad abitazione principale di mq 75, quota di possesso 100%. A motivo dell’opposizione il ricorrente contestava in diritto l’illegittimità e l’inammissibilità della tipologia di accertamento c. D. Sintetico ex art. 38 c. 4 D. P. R. N. 600/73 applicata dall’Ufficio, nonché la presunta carenza di motivazione in relazione al disposto dell’art. 42 stesso DPR. Nel merito, eccepiva il fatto che in sede di accertamento l’Ufficio non avesse tenuto conto della documentazione esibita a seguito di invito al contraddittorio, con specifico riferimento all’acquisto dell’auto “Alfa Romeo 156 2,4 JTD”. Forniva poi un ricalcolo del reddito riferibile alla predetta auto basato sull’applicazione di dati relativi a presunti costi annuali desunti da tabelle pubblicate dall’A. C. I. Resisteva di contro l’Agenzia delle Entrate affermando la piena legittimità nonché la fondatezza dell’applicazione, nel caso in esame, dell’art. 38 c. 4 D. P. R. N. 600/73 supportate peraltro da consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Quanto al lamentato difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, l’ufficio ne rilevava la palese infondatezza considerato che la motivazione dell’atto stesso riportava in maniera dettagliata sia i presupposti di fatto sia le ragioni giuridiche, per cui il contribuente è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa. Quanto infine alla richiesta avanzata dal contribuente del riconoscimento del minor reddito accertato, con la proposta di un ricalcolo, l’ufficio rilevava che il reddito derivante dal predetto ricalcolo risultava addirittura superiore a quello accertato. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso e la conferma dell’avviso impugnato, con la condanna del contribuente alla refusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e merita di essere respinto in ogni sua parte. A prescindere dall’eccezione in ordine alla pretesa carenza di motivazione dell’avviso impugnato, – cui questa Commissione non ritiene di dover aderire in ossequio ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, poiché è principio incontroverso che la motivazione di un atto debba ritenersi sussistente ed esaustiva in tutti i casi in cui la stessa consenta al contribuente di conoscere la natura e l’entità della pretesa tributaria e, nel caso in esame l’ufficio ha indicato i fatti sui quali ha fondato la pretesa impositiva consentendo al ricorrente di contestarne la rilevanza e concretando in tal caso la “provocatio ad opponendum “che la giurisprudenza di legittimità ed anche di merito è concorde nel ritenere necessaria e sufficiente all’instaurazione del contraddittorìo tra contribuente e fisco, – anche le restanti eccezioni proposte dal ricorrente non sono condivisibili e dovranno essere disattese. In particolare priva di fondatezza risulta la contestazione circa l’illegittimità del metodo accertativo di tipo “sintetico” così come applicato dall’ufficio. Pare incontestabile infatti, che la rettifica del reddito imponibile mediante il ricorso alla tipologia del metodo sintetico sia perfettamente legittima e più volte confermata dalle sentenze della Suprema Corte di Cassazione che individuando il canone ermeneutico di tale procedimento su presunzioni fondate sull'”id quod plerumque accidit” ha ravvisato l’esistenza di tutte la garanzie in tema di prova dei fatti da parte del contribuente dispensando l’amministrazione finanziaria da ulteriori prove rispetto ai fatti indice di maggiore capacità contributiva individuati dal “redditometro” stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere. Merita sottolineare che la rettifica del reddito imponibile mediante il ricorso alla tipologia del reddito sintetico si basa unicamente sul confronto tra il reddito dichiarato e quanto determinabile in base al possesso o alla disponibilità di beni o servizi descritti nel D. M. 10/09/1992. Sussiste un automatismo nel calcolo del maggior reddito, attraverso la moltiplicazione tra i beni indice di capacità contributiva ed i coefficienti stabiliti dal citato D. M. E successivi decreti. Risulta di tutta evidenza che sia posto a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto è costituito in tutto o in parte da redditi esenti già assoggettati ad imposta ovvero che esso non esiste in misura inferiore, – e, poiché non pare che il ricorrente abbia dato le prove che a lui competono per contrastare l’operato dell’ufficio, si deve considerare ulteriormente fondata la pretesa tributaria vantata dall’ufficio. Consegue pertanto, da quanto sopra esposto, che il ricorso va respinto. P. Q. M. La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria respinge integralmente il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nella misura di Euro 500,00 (cinquecento).