Introduzione del contributo unificato nel processo tributario – Art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e art. 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre
NOVITA’ DEL CONTENZIOSO (Circ. 1/D. F. 21/09/2011)
Per i ricorsi presentati dal 07/07/2011 occorre considerare le seguenti novità:
1) In luogo della marca da bollo che si doveva apporre sull’originale da notificare all’Ufficio, è dovuto un “contributo unificato” CU (variabile da € 30 ad € 1. 500) commisurato al valore della lite (somma delle sole maggiori imposte o per gli atti di irrogazione la somma delle sanzioni); tale contributo va allegato al ricorso che si deposita in Commissione Tributaria CT;
2) E’ obbligatorio che il difensore indichi nel ricorso la propria PEC (sanzione pari al 50% del CU);
3) Per i ricorrenti occorre presentare alla CT la “nota di iscrizione a ruolo” (senza la quale il ricorso resta bloccato. ) su cui apporre nell’apposito spazio il CU;
4) Il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nella conclusione del ricorso (sanzione di € 1. 500).
Per i ricorsi presentati dal 01/04/2012 di valore non superiore ad € 20. 000 è necessario (pena la sua ammissibilità) presentare prima “reclamo” all’Ufficio, il quale ha 90 giorni per accogliere o meno il reclamo; decorso tale termine senza esito, il reclamo produce gli effetti del ricorso.
Gli accertamenti emessi dal 01/10/2011, relativi ai periodi 2007 e successivi, sono resi “esecutivi” decorsi 270 giorni dalla notifica del ricorso (60 gg per ricorso, 30 gg per consegna somma all’agente riscossione, 180 gg di sospensione generalizzata). In caso di ricorso occorre pagare 1/3 delle sole maggiori imposte, a meno che si chieda la “sospensione” giudiziale alla CTP (art. 47 D. Lgs. 546/92), la quale deve decidere entro 180 gg dalla data di presentazione dell’istanza.