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giovedì 3 Ottobre 2024

Sanatoria delle Liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate

E’ possibile chiedere la definizione delle liti fiscali, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore ad €.  20. 000,00 (ventimila/00) e pendenti al 1° maggio 2011 davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio (articolo 39, comma 12 del decreto legge 98/2011).

Sanatoria delle Liti pendenti con Agenzia delle Entrate

Per la chiusura delle liti è necessario versare, in unica soluzione, un importo agevolato entro il 30 novembre 2011. La richiesta per la definizione del contenzioso deve essere, invece, presentata o trasmessa entro il 2 aprile 2012.

Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Sono sospesi, sempre fino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

La procedura si può ritenere conclusa soltanto se il pagamento è stato effettuato per intero e la domanda è stata presentata entro i termini previsti.

Fa eccezione l’ipotesi in cui non ci siano somme da pagare. In questo caso la definizione si perfeziona semplicemente con l’invio dell’istanza entro i termini previsti.

Art. 39 del Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98 (Manovra correttiva 2011)- pubblicato in Gazzetta Ufficiale con n. 155 del 6 luglio 2011 Serie Generale

Art. 39 “Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria”

 

Entrata in vigore:
17 settembre 2011

1. Al fine  di  assicurare  una  maggiore  efficienza  del  sistema  della

giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà  del  corpo

giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:

a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;

b) incrementare la presenza nelle Commissioni  tributarie  regionali  di

giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi,  militari,  e

contabili in servizio o a riposo ovvero  tra  gli  avvocati  dello  Stato  a

riposo;

c)  ridefinire  la  composizione  del  Consiglio  di  presidenza   della

giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di

autogoverno delle magistrature.

2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto  legislativo  31

dicembre 1992,  n.   545,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le

seguenti modifiche:

a) all’articolo 4, comma 1, lettera  a)  le  parole:  “amministrativi  o

militari”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “amministrativi,  militari  e

contabili”;

b) all’articolo 5, comma 1, lettera  a)  le  parole:  “amministrativi  o

militari”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “amministrativi,  militari  e

contabili”;

c) all’articolo 8, comma 1:

1) la lettera f) è soppressa;

2) la lettera i) è  sostituita  dalla  seguente:  “i)  coloro  che  in

qualsiasi  forma,  anche  se  in  modo  saltuario  o  accessorio  ad   altra

prestazione, esercitano la consulenza  tributaria,  detengono  le  scritture

contabili e redigono i bilanci,  ovvero  svolgono  attività  di  consulenza,

assistenza  o  di  rappresentanza,  a  qualsiasi  titolo   e   anche   nelle

controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni

di contribuenti, di società di riscossione  dei  tributi  o  di  altri  enti

impositori;”;

3) la lettera m) è soppressa;

4) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: “m-bis) coloro che  sono

iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli  e  il  personale  dipendente

individuati nell’articolo 12 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.

546, e successive modificazioni. “;

5) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

     «1-bis.   Non  possono  essere  componenti  di  commissione  tributaria

provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo  grado  o  gli

affini in primo  grado  di  coloro  che,  iscritti  in  albi  professionali,

esercitano, anche in forma non individuale, le  attività  individuate  nella

lettera i) del comma 1 nella regione e  nelle  province  confinanti  con  la

predetta regione dove ha sede la  commissione  tributaria  provinciale.   Non

possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i

coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in  primo

grado di coloro che, iscritti in albi professionali,  esercitano,  anche  in

forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma  1

nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero  nelle

regioni con essa confinanti. All’accertamento della sussistenza delle  cause

di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il  Consiglio

di Presidenza della giustizia tributaria. »;

 

6) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole: “i coniugi,” sono aggiunte

le seguenti: ” i conviventi,”;

d) all’articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Per le commissioni tributarie regionali  i  posti  da  conferire

sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza  in  tali

commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati  ordinari,

amministrativi, militari e contabili, in servizio o  a  riposo,  ovvero  gli

avvocati dello Stato, a riposo. “;

e) all’articolo 15, comma 1:

1) le parole:  “e  sull’andamento  dei  servizi  di  segreteria”  sono

soppresse;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il  seguente:  “Il  Presidente  di

ciascuna commissione  tributaria  segnala  alla  Direzione  della  giustizia

tributaria del Dipartimento delle  finanze  del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e  l’efficienza

dei servizi di segreteria della propria commissione. “;

3) nel terzo periodo, dopo le parole: “sull’attività”  è  aggiunta  la

seguente: “giurisdizionale”;

f) all’articolo 17, il comma 2-bis) è sostituito dal  seguente:  “2-bis.

Il Consiglio  di  Presidenza  elegge  nel  suo  seno  un  presidente  tra  i

componenti eletti dal Parlamento. “;

g) all’articolo 24:

1) la lettera m) è sostituita dalla seguente: “m) esprime  parere  sul

decreto di cui all’articolo 13, comma 1;”;

2) al comma 2,  dopo  la  parola:  “funzionamento”  sono  inserite  le

seguenti: “dell’attività giurisdizionale” e dopo la parola: “ispezioni” sono

inserite le seguenti: “nei confronti del personale giudicante”.

3. I giudici tributari che alla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto versano nelle condizioni di  incompatibilità  di  cui  al  comma  2,

lettera c), del presente articolo, comunicano la cessazione delle  cause  di

incompatibilità entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di  Presidenza  della

giustizia tributaria, nonché alla Direzione della giustizia  tributaria  del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle  finanze.   In

caso  di  mancata  rimozione   nel   termine   predetto   delle   cause   di

incompatibilità, i giudici decadono. Scaduto il  termine  di  cui  al  primo

periodo, il Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia  tributaria  procede

all’esame di tutte le posizioni dei  giudici,  diversi  da  quelli  indicati

nell’articolo 4 , comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  31  dicembre

1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di accertare  la  corretta

applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.

4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  i  posti  vacanti

alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il  Consiglio  di

Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data,  apposite

procedure ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,

n. 545, senza previo espletamento della procedura di  cui  all’articolo  11,

comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la  copertura  di  960  posti

vacanti presso le commissioni tributarie. Conseguentemente le  procedure  di

cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di  entrata  in

vigore del presente decreto sono revocate.   I  concorsi  sono  riservati  ai

soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 4 , comma 1, lettera

a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio,  che  non

prestino già servizio presso le predette commissioni. Ai  fini  del  periodo

precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo  al

momento dell’indizione dei concorsi. (3)

5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro  il

periodo  di  imposta  successivo  a  quello  di  riferimento  si   intendono

concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo  11

del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di  cui

all’articolo 2 , comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e

successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente

di  sezione  e  di  vice  Presidente  di   sezione,   hanno   diritto   alla

corresponsione del compenso fisso e variabile di  cui  all’articolo  13   del

predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.

7.   Previo  accordo  tra  il  Ministero  della  difesa  ed  il   Ministero

dell’economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze armate che

risulti in esubero può essere distaccato,  con  il  proprio  consenso,  alle

segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco deve  essere  preceduto

da una valutazione, da parte del dirigente  del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze territorialmente competente, delle esperienze professionali  e

dei  titoli  di  studio  vantati  dall’interessato  diretta   ad   accertare

l’idoneità dello stesso a svolgere  le  funzioni  proprie  delle  qualifiche

professionali che risultano carenti presso le segreterie  delle  commissioni

tributarie.

Il personale distaccato conserva  il  trattamento  economico  in  godimento,

limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e

continuativo, che continuano a gravare sull’amministrazione di appartenenza,

e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata

dal Ministro per la pubblica amministrazione e  l’innovazione,  di  concerto

con i Ministro della  difesa  e  dell’economia  e  delle  finanze.   Ai  fini

dell’invarianza della spesa, con l’accordo di cui al primo periodo,  vengono

individuate le voci  del  trattamento  economico  accessorio  spettanti  per

l’amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili  con  quelle

in godimento.

8.   Ai   fini   dell’attuazione   dei   principi   previsti   dal   codice

dell’amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per

assicurare l’efficienza e la celerità del relativo processo sono  introdotte

le seguenti disposizioni:

a) nell’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  e

successive modificazioni:

1) al comma 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  “comma  seguente”  sono

sostituite dalle seguenti: “comma 2”;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis.   Le  comunicazioni

sono  effettuate  anche  mediante   l’utilizzo   della   posta   elettronica

certificata, ai sensi del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,  e

successive  modificazioni.   Tra  le   pubbliche   amministrazioni   di   cui

all’articolo 2 , comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.   82,  le

comunicazioni possono  essere  effettuate  ai  sensi  dell’articolo  76  del

medesimo decreto legislativo. L’indirizzo di posta  elettronica  certificata

del difensore o delle  parti  è  indicato  nel  ricorso  o  nel  primo  atto

difensivo. “;

b) per l’attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto  del

Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite  le  regole  tecniche

per  consentire  l’utilizzo  delle  tecnologie  dell’informazione  e   della

comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto  legislativo  7

marzo 2005,  n.   82,  e  successive  modificazioni,  nonché  individuate  le

Commissioni tributarie nelle  quali  trovano  gradualmente  applicazione  le

disposizioni di cui alla lettera a);

c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui  alla  lettera

b), le comunicazioni nel processo tributario  sono  effettuate  nei  modi  e

nelle forme previste dalle disposizioni vigenti  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto;

d) con regolamento ai sensi dell’articolo 17 , comma 3,  della  legge  23

agosto 1988, n. 400, emanato  entro  centocinquanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto dal Ministro  dell’economia  e  delle

finanze, sentiti il  DIgitPA  e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento  del

processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,

in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, e successive modificazioni.

9. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  è

inserito il seguente articolo:

«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) – 1. Per le controversie di valore

non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi  dall’Agenzia  delle

entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a  presentare

reclamo secondo le disposizioni  seguenti  ed  è  esclusa  la  conciliazione

giudiziale di cui all’articolo 48.

2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità  del  ricorso.

L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di  cui

al comma 5 dell’articolo 12.

4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’articolo

47-bis.

5. Il reclamo va presentato alla  Direzione  provinciale  o  alla  Direzione

regionale che ha emanato l’atto, le  quali  provvedono  attraverso  apposite

strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli  atti

reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni  di  cui  agli  articoli

12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell’articolo 22, in quanto compatibili.

7. Il reclamo può contenere una motivata proposta  di  mediazione,  completa

della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

8. L’organo  destinatario,  se  non  intende  accogliere  il  reclamo  volto

all’annullamento totale o parziale dell’atto,  nè  l’eventuale  proposta  di

mediazione, formula d’ufficio una  proposta  di  mediazione  avuto  riguardo

all’eventuale  incertezza  delle  questioni   controverse,   al   grado   di

sostenibilità della  pretesa  e  al  principio  di  economicità  dell’azione

amministrativa. Si applicano le disposizioni  dell’articolo  48,  in  quanto

compatibili.

9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento  del

reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli

effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono  dalla

predetta data. Se l’Agenzia  delle  entrate  respinge  il  reclamo  in  data

antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento  del  diniego.   In

caso di accoglimento parziale del  reclamo,  i  predetti  termini  decorrono

dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a

rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma  pari  al  50  per

cento delle  spese  di  giudizio  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  del

procedimento   disciplinato   dal   presente   articolo.    Nelle    medesime

controversie, fuori  dei  casi  di  soccombenza  reciproca,  la  commissione

tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra  le  parti

solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella  motivazione,

che hanno indotto  la  parte  soccombente  a  disattendere  la  proposta  di

mediazione. “.

10. Ai rappresentanti dell’ente che concludono la mediazione  o  accolgono

il reclamo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 7, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122.

11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano  con  riferimento  agli

atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

12. Al fine di ridurre il  numero  delle  pendenze  giudiziarie  e  quindi

concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita

gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali  di  valore  non

superiore a 20. 000 euro in cui è parte  l’Agenzia  delle  entrate,  pendenti

alla data del 1° maggio  2011  dinanzi  alle  commissioni  tributarie  o  al

giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a  seguito  di  rinvio,

possono essere definite, a domanda  del  soggetto  che  ha  proposto  l’atto

introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi

dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002,  n.   289.   A  tale  fine,  si

applicano le disposizioni di cui al citato  articolo  16,  con  le  seguenti

specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il  30

novembre 2011 in unica soluzione;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012;

c) le liti fiscali che possono essere definite  ai  sensi  del  presente

comma sono sospese fino al 30  giugno  2012.   Per  le  stesse  sono  altresì

sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la  proposizione  di  ricorsi,

appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in

riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

d) gli uffici competenti trasmettono  alle  commissioni  tributarie,  ai

tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro  il

15 luglio 2012,  un  elenco  delle  liti  pendenti  per  le  quali  è  stata

presentata domanda di  definizione.   Tali  liti  sono  sospese  fino  al  30

settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della

domanda di definizione ed il  pagamento  integrale  di  quanto  dovuto  deve

essere depositata entro il 30 settembre 2012.   Entro  la  stessa  data  deve

essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione;

e) restano comunque dovute per intero le somme relative al  recupero  di

aiuti di Stato illegittimi;

f) con uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle  entrate

sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda  di

definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

13. Al fine di razionalizzare il  sistema  di  riscossione  delle  entrate

patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed economicità, entro il

31 dicembre 2011, con decreto del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze

sono stabilite le modalità  per  il  trasferimento,  anche  graduale,  delle

attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o  coattiva,

di  entrate  erariali,  diverse  da  quelle  tributarie  e  per   contributi

previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S. P. A. , nonché dalle

società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3,  comma

7,  del  decreto-legge  30  settembre  2005,   n.    203,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.   248,  ad  enti  e  organismi

pubblici muniti di idonee risorse  umane  e  strumentali.   Con  il  medesimo

decreto, tali enti  e  organismi  pubblici  potranno  essere  autorizzati  a

svolgere l’attività di riscossione con le modalità di cui al  regio  decreto

14 aprile 1910, n. 639.

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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