E’ possibile chiedere la definizione delle liti fiscali, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore ad €. 20. 000,00 (ventimila/00) e pendenti al 1° maggio 2011 davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio (articolo 39, comma 12 del decreto legge 98/2011).
Sommario
Sanatoria delle Liti pendenti con Agenzia delle Entrate
Per la chiusura delle liti è necessario versare, in unica soluzione, un importo agevolato entro il 30 novembre 2011. La richiesta per la definizione del contenzioso deve essere, invece, presentata o trasmessa entro il 2 aprile 2012.
Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Sono sospesi, sempre fino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
La procedura si può ritenere conclusa soltanto se il pagamento è stato effettuato per intero e la domanda è stata presentata entro i termini previsti.
Fa eccezione l’ipotesi in cui non ci siano somme da pagare. In questo caso la definizione si perfeziona semplicemente con l’invio dell’istanza entro i termini previsti.
Art. 39 del Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98 (Manovra correttiva 2011)- pubblicato in Gazzetta Ufficiale con n. 155 del 6 luglio 2011 Serie Generale
Art. 39 “Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria”
Entrata in vigore:
17 settembre 2011
1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della
giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà del corpo
giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:
a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;
b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di
giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e
contabili in servizio o a riposo ovvero tra gli avvocati dello Stato a
riposo;
c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di
autogoverno delle magistrature.
2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: “amministrativi o
militari” sono sostituite dalle seguenti: “amministrativi, militari e
contabili”;
b) all’articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: “amministrativi o
militari” sono sostituite dalle seguenti: “amministrativi, militari e
contabili”;
c) all’articolo 8, comma 1:
1) la lettera f) è soppressa;
2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: “i) coloro che in
qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra
prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture
contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza,
assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle
controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni
di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti
impositori;”;
3) la lettera m) è soppressa;
4) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: “m-bis) coloro che sono
iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente
individuati nell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e successive modificazioni. “;
5) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere componenti di commissione tributaria
provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli
affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali,
esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella
lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la
predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non
possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i
coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo
grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in
forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1
nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle
regioni con essa confinanti. All’accertamento della sussistenza delle cause
di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria. »;
6) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole: “i coniugi,” sono aggiunte
le seguenti: ” i conviventi,”;
d) all’articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire
sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali
commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari,
amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli
avvocati dello Stato, a riposo. “;
e) all’articolo 15, comma 1:
1) le parole: “e sull’andamento dei servizi di segreteria” sono
soppresse;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il Presidente di
ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia
tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e
delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l’efficienza
dei servizi di segreteria della propria commissione. “;
3) nel terzo periodo, dopo le parole: “sull’attività” è aggiunta la
seguente: “giurisdizionale”;
f) all’articolo 17, il comma 2-bis) è sostituito dal seguente: “2-bis.
Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i
componenti eletti dal Parlamento. “;
g) all’articolo 24:
1) la lettera m) è sostituita dalla seguente: “m) esprime parere sul
decreto di cui all’articolo 13, comma 1;”;
2) al comma 2, dopo la parola: “funzionamento” sono inserite le
seguenti: “dell’attività giurisdizionale” e dopo la parola: “ispezioni” sono
inserite le seguenti: “nei confronti del personale giudicante”.
3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del presente
decreto versano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2,
lettera c), del presente articolo, comunicano la cessazione delle cause di
incompatibilità entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della
giustizia tributaria, nonché alla Direzione della giustizia tributaria del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. In
caso di mancata rimozione nel termine predetto delle cause di
incompatibilità, i giudici decadono. Scaduto il termine di cui al primo
periodo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede
all’esame di tutte le posizioni dei giudici, diversi da quelli indicati
nell’articolo 4 , comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di accertare la corretta
applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.
4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di
Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite
procedure ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all’articolo 11,
comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti
vacanti presso le commissioni tributarie. Conseguentemente le procedure di
cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto sono revocate. I concorsi sono riservati ai
soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 4 , comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non
prestino già servizio presso le predette commissioni. Ai fini del periodo
precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al
momento dell’indizione dei concorsi. (3)
5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il
periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono
concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 11
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui
all’articolo 2 , comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e
successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente
di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla
corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all’articolo 13 del
predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.
7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero
dell’economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze armate che
risulti in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, alle
segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco deve essere preceduto
da una valutazione, da parte del dirigente del Ministero dell’economia e
delle finanze territorialmente competente, delle esperienze professionali e
dei titoli di studio vantati dall’interessato diretta ad accertare
l’idoneità dello stesso a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche
professionali che risultano carenti presso le segreterie delle commissioni
tributarie.
Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento,
limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e
continuativo, che continuano a gravare sull’amministrazione di appartenenza,
e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata
dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto
con i Ministro della difesa e dell’economia e delle finanze. Ai fini
dell’invarianza della spesa, con l’accordo di cui al primo periodo, vengono
individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per
l’amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle
in godimento.
8. Ai fini dell’attuazione dei principi previsti dal codice
dell’amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per
assicurare l’efficienza e la celerità del relativo processo sono introdotte
le seguenti disposizioni:
a) nell’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: “comma seguente” sono
sostituite dalle seguenti: “comma 2”;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le comunicazioni
sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica
certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 2 , comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’articolo 76 del
medesimo decreto legislativo. L’indirizzo di posta elettronica certificata
del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto
difensivo. “;
b) per l’attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche
per consentire l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché individuate le
Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le
disposizioni di cui alla lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e
nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
d) con regolamento ai sensi dell’articolo 17 , comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell’economia e delle
finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la protezione dei dati
personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del
processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni.
9. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è
inserito il seguente articolo:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) – 1. Per le controversie di valore
non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle
entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare
reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione
giudiziale di cui all’articolo 48.
2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso.
L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui
al comma 5 dell’articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’articolo
47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione
regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite
strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti
reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli
12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell’articolo 22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa
della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
8. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto
all’annullamento totale o parziale dell’atto, nè l’eventuale proposta di
mediazione, formula d’ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo
all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di
sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione
amministrativa. Si applicano le disposizioni dell’articolo 48, in quanto
compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del
reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli
effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla
predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data
antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In
caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono
dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a
rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per
cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del
procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime
controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione
tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti
solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,
che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di
mediazione. “.
10. Ai rappresentanti dell’ente che concludono la mediazione o accolgono
il reclamo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli
atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi
concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita
gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non
superiore a 20. 000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti
alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al
giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio,
possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto
introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi
dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti
specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30
novembre 2011 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente
comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì
sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi,
appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in
riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai
tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il
15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata
presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30
settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della
domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve
essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve
essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di
aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate
sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di
definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.
13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed economicità, entro il
31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle
attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva,
di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S. P. A. , nonché dalle
società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma
7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e organismi
pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con il medesimo
decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere autorizzati a
svolgere l’attività di riscossione con le modalità di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639.