L’articolo 23, comma 23, del decreto-legge citato ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129 (pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6, primo periodo del d. Lgs. N. 471 del 1997 (euro 516), ridotta ad un quarto) da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.
Sommario
Sintesi Risoluzione N. 93 Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Direzione Centrale Normativa Roma, 21 settembre 2011
OGGETTO: Chiusura delle partite IVA inattive
Chiarimenti richiesti Sono stati chiesti chiarimenti relativi alle modalità operative da seguire per una corretta applicazione dell’articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Al riguardo si fa presente quanto segue. L’articolo 23, comma 23, del decreto-legge citato ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129 (pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6, primo periodo del d. Lgs. N. 471 del 1997 (euro 516), ridotta ad un quarto) da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011. La modalità agevolativa è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. Con la circolare n. 41/E del 5 agosto 2011 sono stati diffusi i primi chiarimenti rispetto alle novità fiscali contenute nel predetto decreto-legge n. 98 del 2011. Con la risoluzione 72/E dell’11 luglio 2011 è stato istituito il codice tributo per consentire il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione dai titolari di partita IVA per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività ai sensi del citato articolo 35 del d. P. R. 633 del 1972 e sono state date indicazioni sulla modalità di compilazione del modello F24-Elementi identificativi. In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.
La delega di versamento modello F24-Elementi identificativi è necessaria per fruire del beneficio previsto dall’articolo 23, comma 23, in argomento. Si segnala, pertanto, la necessità che il modello di pagamento sia correttamente compilato in ogni sua parte. La chiusura della partita IVA è, infatti, effettuata dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente nel modello di pagamento. Al fine di realizzare una maggiore semplificazione degli adempimenti nonché di evitare di richiedere informazioni già in possesso dell’Agenzia delle entrate, non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti. In particolare, non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle entrate, considerato che i dati dei pagamenti effettuati con il modello F24-Elementi identificativi (sia che vengano effettuati in modo telematico, sia presso banche o uffici postali) vengono acquisiti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Parimenti, non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 35 del DPR n. 633 del 1972. Si chiarisce, inoltre, che per fruire dell’agevolazione è necessario che il soggetto non abbia esercitato attività di impresa o di arti e professioni e non abbia effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, da indicare nel modello di pagamento. In presenza delle condizioni richieste per la fruizione dell’agevolazione, con il versamento della sanzione sono sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal modello di pagamento.
Resta fermo il pieno esercizio della potestà accertatrice e sanzionatoria dell’Agenzia delle entrate, qualora emerga l’evidenza di operazioni compiute nei periodi interessati.